Art. 55.
(Manutenzione e revisione).

      1. Il datore di lavoro, prima della messa in servizio del ponteggio e successivamente ad intervalli periodici, nonché dopo qualsiasi modifica, ovvero a seguito di violente perturbazioni atmosferiche o scosse sismiche o nel caso di prolungata interruzione del lavoro e conseguente periodo di inutilizzazione del ponteggio o per qualsiasi altra causa che abbia potuto comprometterne la resistenza o la stabilità, deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, dell'efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo degli elementi inefficienti.

 

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